Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 550 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 550-bis (Ricorso immediato al giudice). - 1. Per i reati procedibili a querela di cui all'articolo 550, è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
      2. Ai fini di cui al presente articolo, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è di venti giorni. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, è di quarantacinque giorni, e il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo è di centottanta giorni.
      3. Il decreto di convocazione della parte contiene, a pena di nullità, anche l'avviso che, a pena di decadenza, dieci giorni prima della data di udienza l'imputato può chiedere di essere ammesso all'oblazione, al rito abbreviato o all'applicazione della pena su richiesta.
      4. Nell'ipotesi in cui sia presentata una delle richieste previste al comma 3, il giudice di pace rinvia l'udienza dinanzi al giudice monocratico.
      5. Ove non si proceda ai sensi dei commi 3 e 4, il giudice di pace, convocate le parti in udienza con decreto e constatata la ritualità delle notifiche, rinvia il processo dinanzi al giudice monocratico a una udienza entro sessanta giorni».